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RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIA

Con il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149 è entrata in vigore la riforma Cartabia che ha introdotto nuove norme nel Codice di procedura civile, che hanno interessato anche tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie, ai sensi dell’art. 473-bis ss. c.p.c.

L’adozione del termine “famiglie” è volta ad includere tutti i modelli famigliari, dalle coppie unite in matrimonio, alle convivenze di fatto e alle unioni civili.

Rimane comunque la ripartizione delle competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, previste dall’art. 1, comma 28 del D.lgs. 149/2022, che ha sostituito l’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

Per i provvedimenti che riguardino un minore è competente il tribunale in cui lo stesso abbia la residenza abituale, che potrebbe essere diversa da quella anagrafica, a salvaguardia della continuità affettiva relazionale.

Il criterio generale della residenza del convenuto diviene, dunque, secondario e si applica solo in caso di assenza di minori coinvolti nel processo.

Un’ulteriore novità introdotta dalla riforma è che i riti relativi alla famiglia e alle persone non sono più riti speciali e settoriali, ma sono stati inseriti all’interno del processo ordinario di cognizione.

I procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie si instaurano con ricorso da redigere in modo chiaro e sintetico, nel quale vanno esposti i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda.

All’interno dei ricorsi giudiziali vanno indicati: eventuali procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande inserite negli stessi o ad esse connesse, e prodotti:

  • la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
  • la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati, e sulle quote societarie;
  • gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
  • il piano genitoriale, in cui vanno indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali.

In conformità con la scelta adottata nel rito ordinario, i termini per le difese, ai sensi dell’art. 473-bis.17 c.p.c., decorreranno a ritroso dal giorno dell’udienza di prima comparizione, al fine di accelerare il procedimento.

La nuova disciplina dell’art. 473-bis. 51 c.p.c. uniforma anche i procedimenti che nascono da una domanda congiunta, da instaurarsi con un ricorso sottoscritto dalle parti, in cui vanno indicati, e non prodotti, le disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.

Le parti, nei procedimenti su domanda congiunta, possono decidere di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, evitando in tal modo di doversi presentare in Tribunale.

Grazie alla riforma, ogni procedimento, compresi quelli di separazione, si conclude con il deposito della sentenza, che consente di evitare il decreto di omologa della separazione consensuale, ora sostituito con un provvedimento tipico.