Diritto di famiglia e delle persone
SEPARAZIONE
La separazione può avvenire sia in via consensuale che in sede giudiziale.
Nel primo caso, che presuppone l’accordo tra le parti, è possibile che venga effettuata anche
in sede stragiudiziale, ovvero senza la necessità per le parti di andare presentarsi al giudice.
La modalità giudiziale è più lunga, complessa e costosa.
A seguito della Riforma Cartabia, è inoltre possibile presentare contestualmente alla
domanda di separazione anche quella di divorzio.
Con la separazione, le parti provvedono a regolare gli aspetti concernenti il collocamento ed
il mantenimento dei figli, se presenti, nonché quelli economici tra le stesse.
DIVORZIO
La separazione può avvenire sia in via consensuale che in sede giudiziale.
Nel primo caso, che presuppone l’accordo tra le parti, è possibile che venga effettuata anche
in sede stragiudiziale, ovvero senza la necessità per le parti di andare presentarsi al giudice.
La modalità giudiziale è più lunga, complessa e costosa.
A seguito della Riforma Cartabia, è inoltre possibile presentare contestualmente alla
domanda di separazione anche quella di divorzio.
Con la separazione, le parti provvedono a regolare gli aspetti concernenti il collocamento ed
il mantenimento dei figli, se presenti, nonché quelli economici tra le stesse.
REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
La separazione può avvenire sia in via consensuale che in sede giudiziale.
Nel primo caso, che presuppone l’accordo tra le parti, è possibile che venga effettuata anche
in sede stragiudiziale, ovvero senza la necessità per le parti di andare presentarsi al giudice.
La modalità giudiziale è più lunga, complessa e costosa.
A seguito della Riforma Cartabia, è inoltre possibile presentare contestualmente alla
domanda di separazione anche quella di divorzio.
Con la separazione, le parti provvedono a regolare gli aspetti concernenti il collocamento ed
il mantenimento dei figli, se presenti, nonché quelli economici tra le stesse.
UNIONI CIVILI
La separazione può avvenire sia in via consensuale che in sede giudiziale.
Nel primo caso, che presuppone l’accordo tra le parti, è possibile che venga effettuata anche
in sede stragiudiziale, ovvero senza la necessità per le parti di andare presentarsi al giudice.
La modalità giudiziale è più lunga, complessa e costosa.
A seguito della Riforma Cartabia, è inoltre possibile presentare contestualmente alla
domanda di separazione anche quella di divorzio.
Con la separazione, le parti provvedono a regolare gli aspetti concernenti il collocamento ed
il mantenimento dei figli, se presenti, nonché quelli economici tra le stesse.
MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI
La separazione può avvenire sia in via consensuale che in sede giudiziale.
Nel primo caso, che presuppone l’accordo tra le parti, è possibile che venga effettuata anche
in sede stragiudiziale, ovvero senza la necessità per le parti di andare presentarsi al giudice.
La modalità giudiziale è più lunga, complessa e costosa.
A seguito della Riforma Cartabia, è inoltre possibile presentare contestualmente alla
domanda di separazione anche quella di divorzio.
Con la separazione, le parti provvedono a regolare gli aspetti concernenti il collocamento ed
il mantenimento dei figli, se presenti, nonché quelli economici tra le stesse.
RICONOSCIMENTO DI PATERNITÀ
La separazione può avvenire sia in via consensuale che in sede giudiziale.
Nel primo caso, che presuppone l’accordo tra le parti, è possibile che venga effettuata anche
in sede stragiudiziale, ovvero senza la necessità per le parti di andare presentarsi al giudice.
La modalità giudiziale è più lunga, complessa e costosa.
A seguito della Riforma Cartabia, è inoltre possibile presentare contestualmente alla
domanda di separazione anche quella di divorzio.
Con la separazione, le parti provvedono a regolare gli aspetti concernenti il collocamento ed
il mantenimento dei figli, se presenti, nonché quelli economici tra le stesse.
DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ
La separazione può avvenire sia in via consensuale che in sede giudiziale.
Nel primo caso, che presuppone l’accordo tra le parti, è possibile che venga effettuata anche
in sede stragiudiziale, ovvero senza la necessità per le parti di andare presentarsi al giudice.
La modalità giudiziale è più lunga, complessa e costosa.
A seguito della Riforma Cartabia, è inoltre possibile presentare contestualmente alla
domanda di separazione anche quella di divorzio.
Con la separazione, le parti provvedono a regolare gli aspetti concernenti il collocamento ed
il mantenimento dei figli, se presenti, nonché quelli economici tra le stesse.
ALIMENTI
La separazione può avvenire sia in via consensuale che in sede giudiziale.
Nel primo caso, che presuppone l’accordo tra le parti, è possibile che venga effettuata anche
in sede stragiudiziale, ovvero senza la necessità per le parti di andare presentarsi al giudice.
La modalità giudiziale è più lunga, complessa e costosa.
A seguito della Riforma Cartabia, è inoltre possibile presentare contestualmente alla
domanda di separazione anche quella di divorzio.
Con la separazione, le parti provvedono a regolare gli aspetti concernenti il collocamento ed
il mantenimento dei figli, se presenti, nonché quelli economici tra le stesse.
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