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Adozione

La coppia che intende procedere all’adozione di un minore deve possedere i requisiti previsti dalla legge ed essere dichiarata idonea con decreto del Tribunale per i Minorenni.
In seguito alla presentazione all’autorità giudiziaria della disponibilità all’adozione, il Tribunale si pronuncia sull’idoneità della coppia all’adozione, dopo aver assunto le informazioni rilevanti per la decisione.

La disponibilità all’adozione può essere sia nazionale che internazionale, pur essendo i requisiti che deve possedere la coppia gli stessi. L’adozione nazionale e internazionale si differenziano prevalentemente per i tempi e la necessità, nel secondo caso di tradurre la documentazione relativa al minore, di applicare sia la legge del luogo di cittadinanza del minore che quella italiana, oltre al ricorso obbligatorio ad associazioni specializzate indicate in apposito elenco, che possono essere molto costose.

In seguito alla dichiarazione di adottabilità, il relativo provvedimento viene notificato al PM ed ai parenti del minore. Questi, qualora intendano opporsi, sussistendone i motivi, al provvedimento di adottabilità nel caso in cui il minore non si trovi in stato di abbandono, possono impugnare il provvedimento.

L’adozione in casi particolari risponde all’esigenza di tutelare a garantire i diritti di minori che si trovino in situazione di fragilità o che abbiano già instaurato un rapporto significativo con il soggetto o i soggetti che intendono procedere all’adozione.

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